La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, cogliendo l'occasione per ribadire la netta distinzione tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa. Secondo la Corte, il criterio distintivo risiede nella fase finale dell'azione criminale: si configura furto e non truffa quando, nonostante l'uso di raggiri, l'impossessamento del bene avviene tramite un atto di 'usurpazione unilaterale' da parte dell'autore, senza un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima.
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