La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44112/2024, ha stabilito che l'elezione di domicilio digitale è valida anche senza un'autentica separata della firma dell'imputato, a condizione che l'atto di appello, contenente tale elezione, sia depositato telematicamente e sottoscritto digitalmente dal difensore. La firma digitale dell'avvocato, infatti, attesta l'autenticità dell'intero documento trasmesso, rendendo l'elezione di domicilio parte integrante dell'impugnazione.
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