Durante una manifestazione non autorizzata, due manifestanti partecipano a scontri violenti contro le forze dell'ordine, lanciando pietre e usando scudi. Arrestati in flagranza, vengono condannati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I manifestanti propongono ricorso sostenendo la scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari, lamentando l'assenza delle formalità di scioglimento della folla da parte della polizia. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che l'inosservanza delle formalità di scioglimento non rende illegittima la carica di alleggerimento se vi è una situazione di rivolta che impedisce il dialogo. Inoltre, per il concorso nel reato in contesti di gruppo, basta la presenza attiva e cosciente sul posto, senza necessità di un previo accordo. I ricorrenti perdono e sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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