La Corte di Cassazione ha confermato l'**inammissibilità del ricorso** presentato da un'imputata contro la sentenza di condanna emessa in secondo grado. La ricorrente contestava la valutazione delle prove basata sulle dichiarazioni dei coimputati, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione esterna. La Suprema Corte ha stabilito che i motivi erano privi della necessaria specificità, limitandosi a richiedere una rivalutazione del merito dei fatti non consentita in sede di legittimità. Inoltre, è stato chiarito che il giudice non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole per negare le attenuanti, essendo sufficiente il riferimento a elementi negativi decisivi.
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