La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. L'imputato, condannato per rapina aggravata, contestava la responsabilità penale e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena ex art. 599 bis c.p.p., il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della pena, escludendo doglianze su aspetti già rinunciati o sulla motivazione della responsabilità.
Continua »