Quattro individui, condannati per usura ed estorsione, hanno visto le loro pene ridotte in appello grazie a un concordato. Hanno poi presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi sulla determinazione della pena e l'omessa concessione di attenuanti generiche. Uno di loro contestava anche l'assenza di consenso al patteggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, affermando che i motivi addotti erano non consentiti o manifestamente infondati, specialmente quelli relativi alla pena concordata e al consenso al patteggiamento, che era stato dimostrato dalla partecipazione all'udienza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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