Un Pubblico Ministero ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, contestando l'applicazione delle attenuanti generiche a favore di un'imputata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, secondo l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, un ricorso patteggiamento può essere presentato solo per motivi specifici, come vizi di volontà o illegalità della pena. L'errata concessione delle attenuanti generiche non rientra tra questi motivi, non rendendo la pena illegale. Pertanto, il ricorso non poteva essere esaminato.
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