Due individui, il Primo Ricorrente e il Secondo Ricorrente, sono stati condannati per rapina aggravata. Hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando il mancato riconoscimento o la prevalenza delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno. Il Primo Ricorrente lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti nonostante la confessione, mentre il Secondo Ricorrente contestava il rigetto del patteggiamento e l'inadeguatezza del risarcimento offerto. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ribadendo che la valutazione delle attenuanti è discrezionale e tiene conto della condotta complessiva, inclusi reati successivi e l'effettiva congruenza del risarcimento.
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