La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha tentato di ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante non inclusa nell'accordo. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti che, una volta recepito dal giudice, non può essere modificato unilateralmente tramite ricorso, a meno che non si contesti l'illegalità della pena stessa.
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