Un imputato, condannato per associazione di stampo mafioso, si è visto negare l'applicazione dell'attenuante speciale per collaborazione. L'uomo sosteneva che il suo contributo alle indagini, già riconosciuto con le attenuanti generiche, dovesse automaticamente portare a questo ulteriore sconto di pena. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio importante: le attenuanti generiche e l'attenuante speciale per collaborazione si basano su presupposti diversi. Per ottenere quest'ultima, non basta un aiuto qualsiasi, ma serve un contributo decisivo e rilevante per le indagini, che nel caso specifico non è stato ravvisato. L'esito finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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