Un soggetto, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante risarcimento del danno. La refurtiva era stata recuperata direttamente dalla Polizia grazie alle indicazioni fornite dalla vittima. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante richiede una riparazione del danno effettiva, integrale e, soprattutto, volontaria. Se la restituzione dei beni avviene tramite l'intervento delle forze dell'ordine, manca l'elemento della spontaneità da parte del colpevole. Di conseguenza, il successivo risarcimento di eventuali danni residui non è sufficiente per ottenere lo sconto di pena. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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