Un avventore e la compagna entrano in un ristorante chiedendo di usare i servizi igienici. Il ristoratore oppone un rifiuto e li accompagna verso l'uscita. Ne nasce un diverbio in cui l'avventore colpisce il ristoratore con un pugno al volto, provocandogli un trauma facciale e la scheggiatura di un dente. L'aggressore viene condannato per il reato di lesioni personali. Ricorrendo in Cassazione, l'imputato invoca la mancanza del nesso causale, la legittima difesa e l'attenuante della provocazione, sostenendo di aver reagito all'aggressività altrui. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: le lesioni personali e legittima difesa non sussistono se mancano il pericolo attuale e la proporzione tra il rifiuto e la reazione fisica. Risulta sufficiente la sola testimonianza attendibile della vittima, riscontrata dai referti medici, per confermare la condanna penale.
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