La Procura della Repubblica chiedeva il sequestro preventivo di alcuni passaggi pedonali turistici situati in aree private gestite da cooperative. Secondo l'accusa, i gestori violavano l'obbligo di consentire il transito pubblico, configurando un reato di inadempimento di contratti pubblici. Il G.I.P. e il Tribunale del riesame hanno rigettato la richiesta, rilevando l'assenza di un accordo vincolante definitivo e la natura di mera tolleranza del passaggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici hanno stabilito che, se il Tribunale ignora un motivo di rigetto fondamentale già espresso dal G.I.P., l'accusa deve contestare specificamente anche questa omissione. Non avendolo fatto, la decisione di non concedere il sequestro preventivo è diventata definitiva.
Continua »