L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per contraffazione di beni all'interno di un laboratorio clandestino allestito in casa. La difesa ha sostenuto l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e ha invocato la connivenza non punibile, affermando una presenza del tutto passiva della donna. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive. La Corte ha chiarito che il reato non era prescritto a causa delle sospensioni di legge e che l'attività pratica dell'imputata, sorpresa a utilizzare una pressa a caldo, esclude ogni connivenza non punibile, confermando la piena partecipazione attiva all'illecito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese, di tremila euro alla Cassa delle ammende e di duemila euro di spese legali in favore della parte civile.
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