Un imputato, dopo aver concordato la pena in appello per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha fornito una compiuta rappresentazione della sequenza procedimentale né ha dimostrato l'effettiva maturazione del termine di prescrizione, che nel caso di specie era di venti anni a causa della recidiva reiterata. L'ordinanza chiarisce i rigidi requisiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
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