La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un soggetto condannato per evasione. I motivi, relativi alla recidiva, alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto, sono stati ritenuti aspecifici e meramente riproduttivi di censure già respinte, non confrontandosi criticamente con la logica della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »