La Corte di Cassazione interviene sul tema della mafia nigeriana, confermando che un sodalizio criminale straniero, operante in Italia, può essere qualificato come associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. se utilizza la forza di intimidazione e il vincolo di omertà. Nella decisione, la Corte ha annullato con rinvio la condanna per uno degli imputati limitatamente all'aggravante dell'associazione armata, ritenendo insufficiente la prova della stabile disponibilità di armi. Ha inoltre annullato per ragioni procedurali la declaratoria di inammissibilità dell'appello di un altro coimputato, censurando un eccesso di formalismo.
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