Un uomo, già condannato per evasione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Si lamentava della mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è la totale mancanza di specificità: le sue lamentele erano troppo vaghe e non criticavano in modo preciso e argomentato la decisione precedente. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l'inammissibilità del ricorso per genericità. Un appello, per essere esaminato, deve contenere critiche concrete e non solo lamentele astratte. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l'uomo è stato condannato a pagare le spese processuali e una multa.
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