Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una serie di negozi giuridici (affitto d'azienda, contratto estimatorio, etc.) come un'unica cessione d'azienda, applicando le relative imposte (IRES, IRAP, IVA). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo un principio fondamentale: l'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro (TUR), che permette di interpretare gli atti in base alla loro natura economica reale, non può essere utilizzato per accertamenti in materia di IVA. La valutazione di un'operazione ai fini IVA deve seguire i propri principi, distinti da quelli dell'imposta di registro. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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