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Art. 131-Bis Cp

11 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Articolo del codice penale che introduce la causa di non punibilità per 'particolare tenuità del fatto', applicabile quando l'offesa al bene giuridico è minima e il comportamento non è abituale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso inammissibile: le conseguenze della ripetizione
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per evasione. I motivi, ritenuti meramente riproduttivi di censure già disattese in appello, non superano il vaglio di legittimità. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Abitualità del reato: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione, che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione si fonda sulla cosiddetta 'abitualità del reato', dimostrata dalle due precedenti condanne a carico del ricorrente. Secondo la Corte, questa condizione impedisce di accedere al beneficio e rende il ricorso una mera ripetizione di argomentazioni già respinte, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
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Inammissibilità ricorso Cassazione: quando è infondato
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello. Il ricorrente contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito che tali motivi attengono al merito e non sono censurabili in sede di legittimità, dato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. L'esito è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, confermando il principio sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione per questioni di fatto.
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Inammissibilità ricorso: i precedenti penali ostacolano
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per evasione. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata respinta a causa della presenza di precedenti condanne per reati della stessa indole, indicativi di una serialità criminale. Gli altri motivi di ricorso sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già esaminate.
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Ricorso inammissibile: evasione e motivi generici
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per evasione. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi presentati, che risultavano già adeguatamente valutati o formulati in modo troppo vago, in particolare riguardo la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: Cassazione e art. 337 c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro. L'imputata era stata condannata per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte dai giudici di merito e non consentiti in sede di legittimità. La contestazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta solo nominale. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: quando i motivi sono infondati
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per evasione. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso, relativi al dolo e all'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), si limitavano a riproporre questioni di merito già adeguatamente valutate dai giudici precedenti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: quando la Cassazione lo rigetta
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) era stata motivatamente negata dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile e art. 131 bis c.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una sentenza della Corte d'Appello. L'unico motivo del ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), è stato ritenuto una mera ripetizione di argomenti già correttamente respinti in secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: motivi non consentiti in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti contestavano il merito della decisione sulla recidiva e sull'art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata è stata ritenuta ben motivata e non illogica, rendendo l'appello non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: quando è solo riproduttivo
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per detenzione di stupefacenti. La decisione si fonda sul fatto che i motivi di appello erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, non proponibili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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