L'Imputato è stato condannato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e possesso abusivo di munizioni, poiché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e ventidue proiettili, custoditi per conto di un soggetto detenuto. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici avessero ignorato la sua condotta collaborativa e la scelta del rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la gravità del fatto, l'allarme sociale e la disponibilità a favorire un detenuto giustificano ampiamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la collaborazione tardiva, avviata solo di fronte all'evidenza delle prove, non merita sconti di pena. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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