La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32351/2024, ha stabilito un importante principio in materia di misure cautelari. In un caso di maltrattamenti, il giudice aveva imposto un assegno di mantenimento a favore della vittima, ma ne aveva condizionato il pagamento alla ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'indagato. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, affermando che una condizione 'meramente potestativa', cioè rimessa alla sola volontà dell'obbligato, è nulla perché vanifica la funzione di tutela della misura. Viene inoltre chiarito che anche le modalità esecutive di una misura cautelare, come i termini di pagamento, sono pienamente impugnabili se ne compromettono l'efficacia.
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