Una società di capitali impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava un comportamento antieconomico, legato a compensi sproporzionati per i soci a fronte di perdite dichiarate. Durante il processo in Cassazione, l'azienda chiedeva l'estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge. Nonostante l'opposizione del fisco, che lamentava il mancato pagamento integrale delle somme, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la semplice adesione alla definizione agevolata, contenente l'impegno a rinunciare alla lite, determina la fine del processo per rinuncia o per legge, senza che si debba valutare il merito della pretesa fiscale originaria. Le spese del giudizio sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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