L'Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità dei costi di sponsorizzazione a una società e a una ditta individuale collegate, ritenendoli antieconomici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che tali spese sono deducibili. La Corte ha chiarito che, specialmente nel caso di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro certi limiti, i costi si presumono inerenti all'attività d'impresa come spese di pubblicità. Spetta all'ufficio fiscale, e non al contribuente, dimostrare l'assoluta assenza di un ritorno economico, non essendo sufficiente dubitare su quale delle due imprese abbia tratto maggior beneficio.
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