La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro il diniego di sospensione della pena a causa di una sopravvenuta carenza di interesse. Tale situazione si è verificata perché, nel frattempo, la richiesta principale di revisione del processo era stata definitivamente respinta, rendendo inutile una decisione sulla misura accessoria della sospensione. La Corte ha chiarito che, non essendo la causa di inammissibilità imputabile al ricorrente, non vi è condanna alle spese.
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