Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza aveva ottenuto una pena concordata (patteggiamento) sostituita con lavori socialmente utili. Il Tribunale, però, aveva omesso di applicare la sanzione della sospensione della patente. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo un principio fondamentale: la sospensione patente con patteggiamento non è facoltativa, ma un obbligo per il giudice. Questa sanzione amministrativa, infatti, non può essere oggetto di accordo tra le parti perché consegue di diritto al reato commesso. Di conseguenza, il giudice deve sempre disporla, anche quando ratifica un accordo sulla pena.
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