Un debitore ha opposto un'esecuzione immobiliare derivante da un mutuo fondiario, contestando la titolarità del credito in capo alla nuova società subentrata e lamentando presunte irregolarità quali usura e anatocismo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della Cessione del credito in blocco. I giudici hanno stabilito che l'avviso in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla messa a disposizione dell'elenco dettagliato dei crediti sul sito web della società, costituisce prova idonea della legittimazione del nuovo creditore. La Corte ha inoltre ribadito che il superamento differito dei tassi soglia non configura usura se deriva da fluttuazioni di mercato e non da modifiche unilaterali. Infine, l'eventualità che gli interessi moratori siano usurari non rende gratuito l'intero contratto, ma comporta solo la sostituzione della clausola di mora. Il debitore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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