Una società ne cita un'altra per i danni derivati dall'esclusione da una gara d'appalto, causata da una dichiarazione errata. Dopo un lungo iter processuale, la Corte di Cassazione interviene per chiarire un punto cruciale di procedura. Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte stabilisce che, nel corso di un giudizio di rinvio, le questioni oggetto di motivi di ricorso dichiarati "assorbiti" in una precedente fase di legittimità non sono coperte da giudicato interno. Pertanto, il giudice del rinvio ha il dovere di riesaminarle nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva erroneamente ritenuto già accertata la responsabilità, senza procedere a una nuova valutazione.
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