Un Comune ha rivendicato la proprietà di alcuni immobili trasferiti a una società poi fallita, sostenendo la nullità degli atti per assenza di gara pubblica. Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo non necessaria l'evidenza pubblica. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio della decisione. La scelta è motivata da una richiesta congiunta delle parti, in attesa dell'esito di un altro procedimento relativo all'omologazione di un concordato fallimentare che potrebbe definire l'intera controversia sui trasferimenti immobiliari dal Comune.
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