Un detenuto in regime speciale 41-bis ha contestato la limitazione oraria per l'uso di un fornellino in cella, ritenendola discriminatoria rispetto ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la regolamentazione degli orari per la cottura cibi in carcere rientra nel potere organizzativo dell'amministrazione penitenziaria. La differenziazione non è illegittima se giustificata da esigenze concrete, come la diversa tipologia delle celle (multiple per i comuni, singole per i 41-bis) e le necessità di controllo, purché non si traduca in una misura irragionevolmente vessatoria.
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