La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità penale dell'amministratore formale (o 'prestanome') in caso di bancarotta. Con la sentenza in esame, è stato stabilito che la mancata tenuta delle scritture contabili non configura automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma quello meno grave di bancarotta semplice, qualora non sia provato il dolo specifico, ovvero l'intenzione di arrecare un pregiudizio ai creditori. La Corte ha distinto la condotta dell'amministratore formale da quella del precedente amministratore di fatto, rigettando l'idea di un'automatica estensione della responsabilità dolosa.
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