La Corte d'Appello conferma il diritto all'assegno divorzile per una ex coniuge affetta da gravi e preesistenti patologie psichiatriche. La sentenza stabilisce che l'oggettiva e permanente incapacità di procurarsi mezzi adeguati, radicata nella malattia, è il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell'assegno, la cui funzione è primariamente assistenziale. Condotte successive come la tossicodipendenza e reati sono state considerate manifestazioni della patologia e non scelte volontarie idonee a escludere il diritto al sostegno economico.
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