Una professionista, formalmente componente del collegio sindacale di una società poi fallita, è stata condannata per bancarotta per distrazione. I giudici hanno accertato che la donna agiva come amministratrice di fatto dell'impresa. Insieme a un collaboratore, ha disposto ingenti trasferimenti di denaro verso una società controllata e già insolvente, prosciugando le casse aziendali. La difesa sosteneva che i versamenti costituissero atti dovuti per garantire finanziamenti pregressi all'interno del gruppo societario, invocando presunti vantaggi compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna penale. I giudici hanno chiarito che i trasferimenti di fondi a società del gruppo già in crisi integrano piena distrazione fallimentare se manca la prova di un beneficio reale e quantificabile per la società che versa il denaro.
Continua »