La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un amministratore di fatto e di un'altra imputata, condannati per reati tributari legati all'uso di fatture false. Il ricorso è stato respinto perché i motivi erano generici, privi di autosufficienza e, in particolare, la contestazione sul ruolo di amministratore di fatto è stata sollevata tardivamente. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, anche riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione adeguata e logica.
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