La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18261/2024, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta di un amministratore di diritto, chiarendo la sua responsabilità penale anche quando agisce come mero prestanome. La Corte ha stabilito che per la condanna è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza che la propria omissione possa consentire all'amministratore di fatto di commettere illeciti, o l'accettazione di tale rischio (dolo eventuale). L'aver sottoscritto la rinuncia a un credito societario è stato ritenuto un elemento chiave per dimostrare tale consapevolezza.
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