La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per traffico di stupefacenti che avevano precedentemente beneficiato del concordato in appello. Nonostante l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., i ricorrenti hanno tentato di contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta perfezionato il concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a vizi della volontà, mancanza di consenso del PM o difformità della sentenza rispetto all'accordo, escludendo la possibilità di ridiscutere la congruità della pena.
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