La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di Patteggiamento. L'imputato aveva concordato una pena di quattro anni di reclusione, ma successivamente la difesa ha impugnato il provvedimento lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha ribadito che, in seguito alle riforme legislative, i motivi per ricorrere contro l'applicazione della pena su richiesta sono estremamente limitati e tassativi. Poiché le doglianze sollevate non rientravano tra quelle previste dall'art. 448 c.p.p., il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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