La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di lieve entità, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. I motivi di doglianza sono stati ritenuti generici e privi di specificità, limitandosi a riproporre questioni già risolte nei gradi di merito. La decisione si sofferma in particolare sul diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'elevata intensità del dolo e da un comportamento processuale non meritevole. La Corte ha ribadito che la detenzione a fini di spaccio era chiaramente desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo, oltre che dall'inattendibilità delle dichiarazioni fornite dal ricorrente.
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