La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha tentato di contestare la propria responsabilità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello è un negozio processuale vincolante: una volta che le parti concordano sulla pena e rinunciano ai motivi di merito, la decisione non può essere impugnata unilateralmente, salvo il caso di illegalità della pena stessa.
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