Il caso riguarda la natura demaniale di alcuni terreni situati nel Comune di Bomba. Un cittadino sosteneva che i coloni insediati prima del 1810 avessero acquisito diritti quasi proprietari sui fondi grazie a migliorie apportate nel tempo, chiedendo la liquidazione degli usi civici tramite l'affrancazione del canone. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando la mancanza di un provvedimento amministrativo di legittimazione, l'assenza di prove sul pagamento di canoni e l'inesistenza di migliorie agricole. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il ricorrente pretendeva un inammissibile riesame dei fatti di causa. Di conseguenza, il Comune mantiene la piena reintegra dei terreni demaniali e il cittadino è condannato a pagare le spese processuali.
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