Una società, dichiarata fallita in primo grado, ottiene la revoca della sentenza in appello dimostrando di non possedere i requisiti di fallibilità dimensionali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara inammissibile il ricorso della curatela fallimentare, confermando che la prova sull'assenza di tali requisiti può essere acquisita d'ufficio dal giudice e la relativa questione può essere sollevata per la prima volta in sede di reclamo, data la natura pienamente devolutiva di tale giudizio.
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