Il Compratore acquista un immobile dal Venditore, riscontrando successivamente gravi difetti all'impianto fognario e difformità edilizie. Per avviare la causa di riduzione del prezzo, Il Compratore esegue la notifica dell'atto di citazione tramite la procedura di notifica a persona irreperibile. Il Venditore non si costituisce e viene condannato in primo grado. In appello, Il Venditore eccepisce la nullità della notifica: Il Compratore conosceva il suo reale indirizzo, avendogli inviato in precedenza una raccomandata. La Corte d'Appello dichiara nulla la notifica e rimette la causa al primo giudice. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Compratore, confermando che la notifica a persona irreperibile è nulla se il notificante non usa l'ordinaria diligenza per rintracciare il destinatario, non bastando il solo certificato anagrafico di irreperibilità. Il Compratore perde la causa e deve pagare le spese.
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