La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5046/2025, ha stabilito che l'aliquota Irap per un promotore finanziario in Toscana è quella ordinaria del 4,25% e non quella maggiorata. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato un'aliquota superiore, ma la Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La decisione si fonda sia sull'interpretazione delle leggi regionali, che non includono i promotori finanziari tra i soggetti passivi dell'aliquota maggiorata, sia sull'efficacia di un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione legale per un'annualità diversa.
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