La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4509/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per il reato di rifiuto alcoltest. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto quando il conducente si rifiuta di sottoporsi all'accertamento, poiché la garanzia è funzionale solo all'esecuzione materiale del test, atto considerato non ripetibile. Il rifiuto stesso perfeziona il reato, rendendo irrilevante la mancata comunicazione dell'avviso.
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