Un amministratore, condannato per bancarotta fraudolenta documentale, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva di essere subentrato nella società solo in un secondo momento e che non vi fossero prove certe della sua colpevolezza. La Corte Suprema ha respinto il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno sottolineato che l'amministratore era in carica da anni prima del fallimento e, soprattutto, esisteva una ricevuta firmata che provava la sua presa in consegna della contabilità. La sua difesa, basata su mere ipotesi, non è stata sufficiente a creare un 'ragionevole dubbio' sulla sua responsabilità per la sparizione dei documenti contabili.
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