Un automobilista ha causato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico molto elevato (2,7 g/l). Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva applicato una condanna con pena sospesa e la sospensione della patente. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che, data la gravità del fatto, era obbligatoria la Revoca patente guida in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca è una sanzione accessoria inderogabile in questi casi, anche in presenza di patteggiamento o attenuanti. La sentenza precedente è stata annullata nella parte relativa alla sospensione, applicando direttamente la revoca.
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