Un imputato era accusato di furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il PM ha il potere-dovere di modificare l'imputazione durante il dibattimento, anche se ciò muta il regime di procedibilità, senza che il giudice possa esercitare un sindacato preventivo su tale facoltà.
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