L'Agenzia delle Entrate ha negato le agevolazioni fiscali cooperative a una società in liquidazione, ritenendo che l'attività svolta fosse di natura puramente imprenditoriale e priva di reali scopi mutualistici. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società, sostenendo che l'iscrizione all'albo delle cooperative bastasse a garantire i benefici fiscali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che l'iscrizione all'albo crea solo una presunzione relativa. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di verificare, per ogni singolo anno d'imposta, se la cooperativa abbia agito concretamente con finalità mutualistiche o se la sua veste formale coprisse una normale attività commerciale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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