La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di tre individui condannati per la partecipazione, con ruolo di promotori, a un reato associativo finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte ha stabilito che, per il reato associativo, la permanenza si presume fino alla data del decreto che dispone il giudizio, e l'onere di provare il recesso dal sodalizio spetta all'imputato. La complessa struttura dell'organizzazione è stata considerata un elemento a sostegno della sua operatività continuata, anche oltre la data dell'ultima prova acquisita (un'intercettazione telefonica).
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