La Proprietaria di un terreno a pascolo ha citato in giudizio il Vicino, proprietario di un fondo confinante coltivato a mele, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo, lamentando transiti a piedi non autorizzati. I giudici di merito hanno rigettato la domanda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Proprietaria. La Suprema Corte ha chiarito che l'azione negatoria servitù richiede che il terzo vanti espressamente un diritto reale sul fondo altrui. Semplici passaggi non autorizzati, senza la pretesa di un diritto di servitù, costituiscono semplici molestie di fatto, contrastabili con l'azione di manutenzione e non con quella negatoria. Di conseguenza, la Proprietaria perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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